Da tempo esiste la possibilità di avere una aliquota agevolata sull’IVA nell’ambito di interventi edilizi della nostra abitazione, ma ai più non è chiaro come sia disciplinata l’applicazione di questa agevolazione. Innanzitutto dobbiamo chiarire quali sono gli interventi edilizi ammessi (art. 7 c.1 lett. b Legge n. 488 del 23/12/1999, art. 31 Legge n. 457 del 5/08/1978, Norme per l’edilizia residenziale):
- manutenzione ordinaria: “interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- manutenzione straordinaria: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo: “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
- ristrutturazione edilizia: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”. Questi interventi possono essere distinti in:
- interventi leggeri ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria per cui l’aliquota agevolata al 10% va applicata considerando i beni significativi che spieghiamo più avanti;
- interventi pesanti ovvero ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro per cui l’aliquota agevolata al 10% può essere applicata su qualsiasi immobile e anche se i beni sono acquistati dal committente.
Poi è opportuno capire a può essere ricondotta questa agevolazione, ovvero a “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” che in pratica si riferisce a:
- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (con categoria catastale da A1 ad A11, escluso A10), indipendentemente dal reale utilizzo, compreso le relative pertinenze;
- interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
Nel caso ci troviamo a che fare con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata è bene capire a cosa è possibile applicare l’imposta agevolata, ovvero ai beni significativi escludendo la manodopera (art. 1 c.19 della Parte I Sezione I della Legge 205/2017 “Legge di Bilancio 2018”, art. 1 D.M.Finanze del 19/12/1999):
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetti da bagno;
- impianti di sicurezza.
Sono anche classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente specificati, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (per esempio la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua di riscaldamento e per produrre acqua calda sanitaria deve essere assimilata alla caldaia che un bene significativo; invece se la stessa stufa a pellet viene utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere intesa come bene significativo).
Tutto questo è applicabile a certe condizioni e quindi quando: la prestazione è costituita da fornitura e manodopera (imposta agevolata non applicabile il materiale è acquistato da un soggetto diverso da chi esegue i lavori relativi a quella prestazione).
Non è applicabile inoltre per
- prestazioni professionali (progettista, direzione lavori, etc)
- nelle fatturazioni di subappalto (in questo caso il subappaltatore fattura con iva non agevolata, mentre l’impresa appaltante fattura al committente con iva agevolata).
Vengono distinti due casi di applicazione dell’aliquota agevolata:
a) se il valore dei beni significativi non supera il 50% del totale l’aliquota del 10% si applica all’intera prestazione b) se il valore dei beni significativi supera il 50% del totale l’aliquota del 10% si applica all’intera prestazione dedotta della differenza tra beni significativi e resto della prestazione (intesa come intera prestazione tolti i beni significativi).
Qui sotto vi riportiamo alcuni esempi di corretta applicazione dell’iva agevolata:
Esempio 1: lavori di rifacimento bagno, fattura idraulico
caso a)
sanitari e rubinetteria (beni significativi) 2.000,00 € (50% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 2.000,00 € (50% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale per un importo complessivo fattura di 4.400,00 €
caso b)
sanitari e rubinetteria (beni significativi) 3.000,00 € (75% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 1.000,00 € (25% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale al netto della differenza tra beni significativi ed il resto che va trattato con aliquota ordinaria.
Quindi:
eccedenza beni sensibili 3000-1000 = 2000 a cui applico IVA al 22% = 440,00 €
quota beni sensibili e resto prestazione 1000+1000 = 2000 a cui applico IVA al 10% = 200,00 €
per un importo complessivo fattura di 4.640,00 €
Esempio 2: lavori di rinnovamento appartamento, fattura elettricista
caso a)
videocitofoni (beni significativi) 2.000,00 € (20% del totale imponibile)
componenti impianti di sicurezza (beni significativi) 3.000,00 € (30% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 5.000,00 € (50% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale per un importo complessivo fattura di 10.100,00 €
caso b)
videocitofoni (beni significativi) 2.000,00 € (16% del totale imponibile)
componenti impianti di sicurezza (beni significativi) 5.000,00 € (42% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 5.000,00 € (42% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale al netto della differenza tra beni significativi ed il resto che va trattato con aliquota ordinaria.
Quindi:
eccedenza beni sensibili 2000+5000-5000 = 2000 a cui applico IVA al 22% = 440,00 €
quota beni sensibili e resto prestazione 2000+5000 = 7000 a cui applico IVA al 10% = 700,00 €
per un importo complessivo fattura di 13.140,00 €
Esempio 3: lavori di rinnovamento appartamento, fattura serramentista
caso a)
serramenti esterni (beni significativi) 8.000,00 € (40% del totale imponibile)
serramenti interni (beni significativi) 2.000,00 € (10% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 10.000,00 € (50% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale per un importo complessivo fattura di 22.000,00 €
caso b)
serramenti esterni (beni significativi) 10.000,00 € (50% del totale imponibile)
serramenti interni (beni significativi) 8.000,00 € (40% del totale imponibile)
altri materiali e manodopera 2.000,00 € (10% del totale imponibile)
in questo caso posso applicare l’aliquota del 10% sul totale al netto della differenza tra beni significativi ed il resto che va trattato con aliquota ordinaria.
Quindi:
eccedenza beni sensibili 10000+8000-2000 = 16000 a cui applico IVA al 22% = 3.520,00 €
quota beni sensibili e resto prestazione 20000-16000 = 4000 a cui applico IVA al 10% = 400,00 €

